Il Riscatto dell’Assicurazione
Ad esempio il riscatto polizza viene esplicitamente previsto all’interno delle clausole contrattuali, riservando l’interruzione anticipata del negozio secondo una richiesta da parte del contraente, attraverso il rilascio di capitale da parte della compagnia di assicurazione.
Il riscatto polizza si pone in misura differente per ogni tipologia di contratto, così per le assicurazioni a premio annuo questi è stabilito dopo che sia decorso un anno dalla stipulazione: in egual modo si determinano i riscatti parziali.
Sempre nella pratica vengono indicati i valori di ciascuna entità di riscatto, ma è comunque consentito richiedere una certificazione sull’ammontare dell’importo alla stessa compagnia, che dovrà soddisfare l’assicurato entro un massimo di 10 giorni dalla comunicazione di richiesta.
Non esiste alcuna garanzia di convenienza sull’apposizione del riscatto sulla polizza, che di fatto potrebbe interessare una somma inferiore rispetto ai premi pagati in precedenza o pari a zero, se il riscatto non è coperto da un numero sufficiente di annualità risanate.
Alla stregua del riscatto operano poi le modalità di riduzione e riattivazione, con la differenza che la prima sceglie la sospensione del rimborso dei premi annuali successivi al primo, ricalcando una nuova assicurazione disposta su di un capitale decisamente meno cospicuo del precedente; la riattivazione, invece, permette al contraente di recuperare il versamento dei premi stessi, secondo quanto previsto dalla sospensione in atto degli stessi, per una rateizzazione maggiorata degli interessi.